• Pratiche edilizie e progettazione

    I piccoli progetti hanno bisogno di più aiuto di quelli grandi.
    (Dante Alighieri)
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Le normative che regolano i permessi e le autorizzazioni per i lavori edilizi sono state, negli ultimi anni, oggetto di modifiche e “semplificazioni” che hanno mutato la disciplina autorizzatoria.

LABORATORIO UNO Srl, grazie alla competenze professionali interne all’azienda, è in grado di fornirvi un valido supporto anche per quanto attiene l’autorizzazione dei lavori edili che volete intraprendere.

Per aiutarvi proviamo a riassumere quali sono le pratiche edilizie esistenti e quando possono essere utilizzate.

Lavori edilizi liberi

Non è necessaria la richiesta di alcun permesso, né la presentazione di eventuale comunicazione, per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria comprese le tinteggiature interne, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni, la sostituzione di porte e di impianti, purché senza innovazione.

Non necessitano più di nessuna comunicazione, permesso o segnalazione e rappresentano quindi attività di edilizia libera, i seguenti interventi:

  • opere di pavimentazione e finitura di spazi interni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati (locali chiusi sotterranei, inaccessibili);
  • installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al di fuori dei centri storici;
  • aree ludiche senza fine di lucro;
  • elementi di arredo delle aree pertinenziali;
  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza utile nominale inferiore a 12 kW;
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (tranne le attività di ricerca di idrocarburi) eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attiità agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, anche gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le serre mobili stagionali sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione di inizio lavori.

Lavori che richiedono CILA edilizia

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata è necessariamente a firma di un professionista tecnico abilitato.

Contestualmente al deposito della C.I.L.A. è possibile dare inizio ai lavori.

La C.I.L.A. è prevista per tutti quegli interventi  non contemplati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e nel Permesso di Costruire  (P.d.C.) oltre a quelli di attività edilizia libera.

Attraverso la CILA è consentito realizzare tutte quelle opere di manutenzione straordinaria che non richiedono interventi su parti strutturali dell'edifico, ivi compresi eventuali suddivisioni o accorpamenti interni all'unità immobiliare, senza che ricorra il cambio di destinazione d’uso e volumetria, e tutte le modifiche interne nei fabbricati dove si svolge l'attività di impresa.

Grazie alla Cila 2017, è quindi possibile eseguire lavori in casa come lo spostare e abbattere muri interni non portanti e aprire nuove porte, con una semplice comunicazione asseverata da un tecnico

Lavori edilizi con CIL

Con la nuova SCIA, denominata SCIA 2, scompare quasi del tutto la CIL.

C’è un “residuo”: le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori (una sorta di CIL).

Lavori che richiedono SCIA edilizia

La segnalazione certificata di inizio attività è una sorta di evoluzione della CILA. In sostanza, con poche modifiche la CILA diventa una SCIA. Con la SCIA occorre l’intervento di un professionista tecnico abilitato, che certifichi la bontà del lavoro. Vanno, inoltre, indicate le seguenti informazioni: il nome dell’impresa che effettua i lavori, non è previsto il pagamento di oneri al Comune e i lavori possono iniziare il giorno stesso in cui si presenta la documentazione (il Comune può, però, bloccare il cantiere entro 30 giorni per non conformità di natura tecnica o giuridica).

La SCIA dovrà essere utilizzata per:

  • interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
  • varianti a permessi di costruireche non portano a una variazione essenziale, ma solo se sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesta dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

Lavori che richiedono il Permesso di Costruire

Il Permesso di costruire dovrà essere utilizzato per:

  • ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
  • ristrutturazione edilizia che, solo per gli immobili nei centri storici, comporti un cambio della destinazione d’uso
  • interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se sono disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali che valgono come piano attuativo, che contengono precise disposizioni plano-volumetriche tipologiche, formali e costruttive;
  • interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche